Politiche attive e passive per i liberi professionisti, a che punto siamo?


Sicuramente gli ultimi due anni trascorsi hanno determinato un cambio di rotta in tema di politiche del lavoro attive e passive indirizzandole verso una riqualificazione professionale del beneficiario e cercando di estenderle ulteriormente per renderle definitivamente universali. La pandemia da Covid-19 ha sradicato - si auspica - dall’opinione pubblica e dalla rappresentanza politica, gli ultimi pregiudizi che avevano ad oggetto il mondo della libera professione. 

I liberi professionisti, duramente colpiti dalle misure di contenimento alla diffusione del virus, sono ora considerati dalle istituzioni come lavoratori meritevoli di tutele e sostegni all’insorgere di eventi di particolare entità che pregiudicano l’attività professionale, la salute e più in generale il reddito.

In questa sede però non andiamo a comparare gli approcci contrapposti adottati dagli esecutivi che si sono succeduti in tema di sostegni per il lavoro autonomo. Occorre tuttalpiù fornire un fermoimmagine delle vigenti politiche pubbliche di tipo attivo e passivo dedicate ai professionisti per la loro attività, per la conciliazione vita-lavoro ovvero nel mantenimento dei livelli occupazionali.

Merita, in primis, di un breve spazio, il pacchetto di aiuti straordinari stanziati negli anni 2020 e 2021 in favore dei professionisti e autonomi quali il RUI, il Bonus contributo a fondo perduto del primo “Decreto Sostegni”, nonché l’esonero contributivo parziale disposto dalla legge di bilancio 2021 volti a mitigare le ricadute economiche avverse in considerazione della prima e seconda ondata di pandemia Covid.

Sotto il profilo “attivo” delle politiche pubbliche allo stato, data la natura intrinseca della professione che richiede competenze altamente qualificate e aggiornate in ambito giuridico, tecnologico e sanitario, il loro accesso è subordinato a contesti di particolare difficoltà economica del richiedente. Fra queste si segnala il programma GOL esteso dalla legge 234/2021 ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA che cessano definitivamente la propria attività professionale e ai beneficiari di DIS-COLL al fine di includerli in percorsi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione nel mercato del lavoro. Il disposto normativo di riferimento (commi 251 e 252 dell’articolo unico) prevede che i servizi di assistenza dedicati agli autonomi debbano essere erogati dai centri per l'impiego mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo istituito dalla L. 81/2017, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini, i collegi professionali e con le associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

Numerose sono invece le misure di riqualificazione del personale dipendente degli studi professionali quali il Fondo Nuove Competenze e di incentivi all’occupazione come quelli previsti dal Sistema Duale. In particolare, il contratto di apprendistato, già frequentemente utilizzato dai professionisti datori di lavoro, vedrà azzerarsi grazie alla legge di bilancio 234/2021, l’aliquota imponibile per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto negli studi che non superano i 9 dipendenti nonché l’esclusione del costo retributivo degli apprendisti dalla base per il calcolo IRAP. Parliamo di un risparmio consistente per i datori di lavoro.

Considerando le tutele di natura più assistenziale, particolare rilievo assume, anche alla luce dell’intenso percorso negoziale tra le istituzioni e le associazioni di categoria necessario per la sua definizione, il comma 927 art. 1 della summenzionata legge di bilancio. L’enunciato introduce una nuova copertura relativamente a casi di gravi incidenti o malattie che impediscono di fatto il professionista (a prescindere dalla natura giuridica tramite la quale esercita) a rispettare scadenze o termini perentori per le istanze, versamenti, dichiarazione o altri compiti. La misura è cioè finalizzata ad evitare sanzioni a carico dei clienti dei cui atti il professionista deve rispondere in quanto mandatario per cui, all’avverarsi di una improvvisa malattia o infortunio gravi, lo stesso dovrà segnalare l’impedimento all’ordine professionale di riferimento per il congelamento delle scadenze per 30 giorni.

In tema di genitorialità, precedentemente non soggetta ad alcun tipo di tutela, la bozza del decreto legislativo di recepimento della direttiva UE2019/1158 prevede novità interessanti. Nel dettaglio, le libere professioniste potranno godere di un’indennità di maternità per il periodo da due mesi antecedenti la data del parto a tre mesi successivi nella misura dell’80% di cinque dodicesimi del reddito professionale denunciato al fisco. La stessa bozza dispone inoltre un aggiornamento dell’81/2017, riconoscendo l’indennità per congedo parentale per la durata di tre mesi a ciascuno dei genitori, da fruire entro i primi 12 anni di vita del figlio e prevedendo un ulteriore periodo di congedo alternativo tra i genitori, di tre mesi da fruire sempre entro i primi 12 anni di vita del figlio. 

Ricordiamo anche lo strumento dell’equo compenso il quale, malgrado il limitato perimetro di applicazione circoscritto alle sole convenzioni tra professionisti e PA, assolve al diritto costituzionalmente sancito di godere di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione e che è stato recentemente oggetto di discussione parlamentare ai fini di una sua estensione ai cd. professionisti senza cassa. 

In ultimo, tra le più recenti novità, segnaliamo il contributo economico che segna un ulteriore passo avanti per le pari opportunità del settore: il Piano Voucher fase II previsto dal D.M. 27 aprile 2022. Il decreto ministeriale estende cioè l’incentivo per la transizione digitale delle imprese previsto dal decreto MISE del 23 dicembre 2021 anche alla platea dei liberi professionisti e lavoratori autonomi. I soggetti che si avvarranno della connessione a banda ultralarga resa dai gestori accreditati al portale Infratel Italia, potranno godere di un rimborso compreso fra il minimo di € 300 al massimo di 2500 euro. L’aiuto senza dubbio catalizzerà il processo già in corso di digitalizzazione voluto dagli studi professionali per rendersi più competitivi nel mercato. 

Un’offerta quella elencata, dunque, decisamente più corposa rispetto al passato e più vicina alle esigenze della libera professione, la quale, aggiunta alle misure di welfare contrattuale erogate dagli strumenti bilaterali nati dalla contrattazione collettiva del comparto degli studi professionali (l’ente bilaterale Ebipro, il fondo interprofessionale per la formazione continua Fondoprofessioni, Gestione Professionisti e Fidiprof per l’accesso al credito), mira a coprire il professionista dagli attuali rischi e incertezze dell’attività lavorativa. 

Alessandro Verbaro - Quadro Ente Bilaterale per gli Studi Professionali


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